Art. 3.

      1. L'Osservatorio è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;

          b) un rappresentante del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;

          c) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, designato dal Ministro della solidarietà sociale;

          d) un rappresentante della Polizia di Stato, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale,

 

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indicato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

          e) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, esperto nel settore dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, indicato dal Comandante generale dell'Arma;

          f) tre rappresentanti designati dal coordinamento nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.